Art. 26.
1. L'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dal personale delle camere di commercio, anche nei confronti di coloro
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che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.
2. Il personale di cui al comma 1 deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione.